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martedì 22 gennaio 2013

Testo della legge Mongiello detta anche "salva olio"
 

 
 
CAPO I
NORME SULLA INDICAZIONE DELL’ORIGINE
E CLASSIFICAZIONE DEGLI
OLI DI OLIVA VERGINI

Articolo 1
(Modalità per l’indicazione di
origine)
1. L’indicazione dell’origine degli
oli di oliva vergini prevista dall’articolo
4 del decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e
forestali 10 novembre 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 12
del 16 gennaio 2010, deve figurare
in modo facilmente visibile e chiaramente
leggibile nel campo visivo
anteriore del recipiente, in modo da
essere distinguibile dalle altre indicazioni
e dagli altri segni grafici.
2. L’indicazione dell’origine di
cui al comma 1 è stampata sul recipiente
o sull’etichetta ad esso apposta,
in caratteri la cui parte mediana
è pari o superiore a 1,2 mm, ed in
modo da assicurare un contrasto
significativo tra i caratteri stampati
e lo sfondo.
3. In deroga al comma 2, i caratteri
di cui al medesimo comma possono
essere stampati in dimensioni
uguali a quelli della denominazione
di vendita dell’olio di oliva vergine,
nel medesimo campo visivo e
nella medesima rilevanza cromatica.
4. Nel caso di miscele di oli di
oliva estratti in un altro Stato membro
dell’Unione europea o in un
Paese terzo, l’indicazione dell’origine
di cui al comma 1 è immediatamente
preceduta dall’indicazione
del termine «miscela», stampato ai
sensi dei commi 2 e 3 e con diversa
e più evidente rilevanza cromatica
rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni
ed alla denominazione di
vendita.
5. L’indicazione di cui al comma
4 lascia impregiudicata l’osservanza
dell’articolo 4, commi 3 e 4,
del citato decreto ministeriale 10
novembre 2009.
Articolo 2
(Comitato di assaggiatori)
1. All’articolo 43 del decretolegge
22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, l’ultimo periodo
è soppresso;
b) dopo il comma 1-ter sono
inseriti i seguenti:
«1-ter.1. Il capo del comitato di
assaggiatori è il responsabile dell’organizzazione
e del funzionamento
dell’accertamento di cui al
comma 1-ter e ha il compito di
convocare gli assaggiatori nel giorno
e nell’orario stabiliti per intervenire
alla prova. Egli è responsabile
dell’inventario degli utensili, della
loro pulizia, della preparazione e
codificazione dei campioni per eseguire
la prova.
1-ter.2. Al fine di effettuare l’accertamento
di cui al comma 1-ter,
le analisi sono effettuate su identici
lotti di confezionamento, procedendo
al prelievo dei campioni in base
alle seguenti modalità:
a) la quantità di campioni contenuta
in ciascun bicchiere per l’assaggio
degli oli deve essere di 15
ml;
b) i campioni di olio per l’assaggio
nei bicchieri devono avere una
temperatura equivalente a 28 °C p2
°C.
1-ter.3. L’assaggiatore, per partecipare
ad una prova organolettica
di oli d’oliva vergini, oltre ad essere
iscritto nell’elenco nazionale di
cui al comma 1-ter, deve altresì:
a) essersi astenuto dal fumo da
almeno trenta minuti prima dell’ora
stabilita per la prova;
b) non aver utilizzato profumi,
cosmetici o saponi il cui odore persista
al momento della prova, nonché
sciacquare e asciugare le mani
ogni volta sia necessario per eliminare
qualsiasi odore;
c) non aver ingerito alcun alimento
da almeno un’ora prima dell’assaggio.
1-ter.4. Qualora l’assaggiatore,
al momento della prova, si trovi in
condizioni di inferiorità fisiologica
tali da comprometterne il senso dell’olfatto
o del gusto, o in condizioni
psicologiche alterate, deve darne
comunicazione al capo del comitato,
il quale ne dispone l’esonero dal
lavoro.
1-ter.5. Ai fini della validità delle
prove organolettiche è redatto un
verbale dal quale devono risultare i
seguenti elementi:
a) numero del verbale;
b) data e ora del prelevamento
dei campioni;
c) descrizione delle partite di
olio, con riferimento al quantitativo,
alla provenienza del relativo
prodotto, alla tipologia, ai recipienti;
d) nominativo del capo del comitato
di assaggio responsabile della
preparazione e della codificazione
dei campioni ai sensi dell’allegato
XII in materia di valutazione
organolettica dell’olio di oliva vergine,
di cui al regolamento (CEE)
n. 2568/91 della Commissione, dell’
11 luglio 1991, e successive modificazioni;
e) attestazione dei requisiti dei
campioni di cui al comma 1-ter.2;
f) nominativi delle persone che
partecipano all’accertamento come
assaggiatori;
g) dichiarazione attestante il rispetto
delle condizioni per intervenire
in una prova organolettica di
cui al comma 1-ter.3;
h) orario di inizio e di chiusura
della procedura di prova».
Articolo 3
(Ulteriore modifica all’articolo
43 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134)
1. All’articolo 43 del decretolegge
22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, dopo il
comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-bis.1. Al fine di assicurare ai
consumatori la possibilità di individuare
gli oli che presentano caratteristiche
migliori di qualità, per gli
anni 2013, 2014 e 2015, nell’ambito
delle attività di controllo e di
analisi degli oli di oliva vergini nella
cui designazione di origine sia
indicato il riferimento all’Italia, le
autorità preposte che procedono alla
ricerca del contenuto di alchil
esteri più metil alchil esteri rendono
note le risultanze delle analisi,
che sono pubblicate ed aggiornate
mensilmente in un’apposita sezione
del portale Internet del Ministero
delle politiche agricole alimentari
e forestali.
All’attuazione degli adempimenti
previsti dal presente comma l’amministrazione
interessata provvede
con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza
pubblica».


CAPO II
NORME SULLA TRASPARENZA E
SULLA TUTELA DEL CONSUMATORE


Articolo 4
(Divieto di pratiche commerciali
ingannevoli)
1. Una pratica commerciale è
ingannevole, in conformità agli articoli
21 e seguenti del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, quando
contiene indicazioni che, anche
attraverso diciture, immagini e simboli
grafici, evocano una specifica
zona geografica di origine degli oli
vergini di oliva non corrispondente
alla effettiva origine territoriale delle
olive.
2. È altresì ingannevole la pratica
commerciale che, omettendo indicazioni
rilevanti circa la zona geografica
di origine degli oli di oliva
vergini, può ingenerare la convinzione
che le olive utilizzate siano di
provenienza territoriale diversa da
quella effettiva.
3. È ingannevole attribuire valutazioni
organolettiche agli oli di oliva
diversi dagli oli extravergini e
comunque indicare attributi positivi
non previsti dall’allegato XII in
materia di valutazione organolettica
dell’olio di oliva vergine, di cui
al regolamento (CEE) n. 2568/91
della Commissione, dell’11 luglio
1991, e successive modificazioni.
Articolo 5
(Illiceità dei marchi)
1. Non possono costituire oggetto
di registrazione come marchio
d’impresa i segni idonei ad ingannare
il pubblico sulla provenienza geografica
delle materie prime degli
oli di oliva vergini.
2. I marchi registrati per i quali
sopravvengano le caratteristiche di
cui al comma 1 decadono per illiceità
sopravvenuta ai sensi dell’articolo
26 del codice della proprietà industriale,
di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30.
La decadenza è dichiarata con
le procedure di cui al citato decreto
legislativo n. 30 del 2005.
3. Nelle ipotesi di cui al comma
2, il titolare del marchio ha l’obbligo
di dare notizia della decadenza e
dei relativi motivi di illiceità, a proprie
spese, su almeno due quotidiani
a diffusione nazionale.
4. Il titolare di un marchio decaduto
ai sensi del presente articolo
deve avviare immediatamente le
procedure per ritirare dal mercato i
prodotti contrassegnati dal marchio
medesimo, assicurandone il completo
ritiro entro un anno dalla dichiarazione
di decadenza.
Articolo 6
(Ipotesi di reato connesse alla
fallace indicazione nell’uso del
marchio)
1. All’articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, dopo il comma
49-ter è inserito il seguente:
«49-quater. Fatto salvo quanto disposto
dal comma 49-ter e fatte
salve le sanzioni di cui all’articolo
16, comma 4, del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166, la fallace
indicazione nell’uso del marchio,
di cui al comma 49-bis, è punita,
quando abbia per oggetto oli di oliva
vergini, ai sensi dell’articolo
517 del codice penale».
Articolo 7
(Termine minimo di conservazione
e presentazione degli oli di
oliva nei pubblici esercizi)
1. Il termine minimo di conservazione
entro il quale gli oli di
oliva vergini conservano le loro
proprietà specifiche in adeguate
condizioni di trattamento non può
essere superiore a diciotto mesi dalla
data di imbottigliamento e va
indicato con la dicitura «da consumarsi
preferibilmente entro» seguita
dalla data.
2. Gli oli di oliva vergini proposti
in confezioni nei pubblici esercizi,
fatti salvi gli usi di cucina e di
preparazione dei pasti, devono possedere
idoneo dispositivo di chiusura
in modo che il contenuto non
possa essere modificato senza che
la confezione sia aperta o alterata,
ovvero devono essere etichettati in
modo da indicare almeno l’origine
del prodotto ed il lotto di produzione
a cui appartiene.
3. La violazione del divieto di
cui al comma 1 comporta l’applicazione
al titolare del pubblico esercizio
di una sanzione amministrativa
da euro 1.000 a euro 8.000 e la
confisca del prodotto.
4. All’articolo 4 del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge
11 marzo 2006, n. 81, i commi
4-quater e 4-quinquies sono abrogati.
CAPO III
NORME SUL FUNZIONAMENTO
DEL MERCATO E DELLA CONCORRENZA


Articolo 8
(Poteri della Autorità garante
della concorrenza e del mercato in
materia di intese restrittive nel mercato
degli oli di oliva vergini)
1. L’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, in conformità
ai poteri ad essa conferiti dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila
sull’andamento dei prezzi e adotta
atti idonei a impedire le intese o
le pratiche concordate tra imprese
che hanno per oggetto o per effetto
di ostacolare, restringere o falsare
in maniera consistente la concorrenza
all’interno del mercato nazionale
degli oli di oliva vergini attraverso
la determinazione del prezzo di
acquisto o di vendita del prodotto.
2. L’Autorità garante della concorrenza
e del mercato svolge il
potere di vigilanza di cui al comma
1 sulla base di informazioni fornite
dall’Agenzia delle dogane e presenta
annualmente al Parlamento una
propria relazione.
Articolo 9
(Ammissione al regime di perfezionamento
attivo per gli oli di oliva
vergini)
1. Al fine di prevenire le frodi
nell’applicazione del regime di perfezionamento
attivo, l’ammissione
al medesimo regime, quando la richiesta
abbia per oggetto oli di oliva
vergini, è subordinata alla previa
autorizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e
forestali, previo parere obbligatorio
e vincolante del comitato di coordinamento
di cui all’articolo 6 del
decreto-legge 18 giugno 1986, n.
282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.
2. L’autorizzazione di cui al
comma 1 è necessaria anche nelle
ipotesi di lavorazioni per conto di
committenti stabiliti in Paesi non
facenti parte dell’Unione europea.
Articolo 10
(Norme contro il segreto delle
importazioni Agroalimentari)
1. Gli uffici di sanità marittima,
aerea
e di frontiera rendono accessibili
a tutti gli organi di controllo e
alle amministrazioni interessate alla
materia le informazioni a propria
disposizione concernenti l’origine
degli oli di oliva vergini e delle
olive. L’accesso ai documenti di
cui al presente articolo non comporta
il rischio di disvelamenti distorsivi
per la concorrenza e per il funzionamento
del mercato.
2. Fatte salve le ipotesi in cui
sussiste segreto istruttorio, per le
quali è necessaria l’autorizzazione
della competente autorità giudiziaria,
le autorità di cui al comma 1
rendono disponibili le informazioni
detenute attraverso la creazione di
collegamenti a sistemi informativi
e a banche dati elettroniche gestiti
da altre autorità pubbliche.
Articolo 11
(Disciplina sulla vendita sottocosto
degli oli di oliva extra vergini)
1. Nel settore degli oli di oliva
extra vergini la vendita sottocosto è
soggetta a comunicazione al comune
dove è ubicato l’esercizio commerciale
almeno venti giorni prima
dell’inizio e può essere effettuata
solo una volta nel corso dell’anno.
È comunque vietata la vendita sottocosto
effettuata da un esercizio
commerciale che, da solo o congiuntamente
a quelli dello stesso
gruppo di cui fa parte, detiene una
quota superiore al 10 per cento della
superficie di vendita complessiva
esistente nel territorio della provincia
dove ha sede l’esercizio.
CAPO IV
NORME SUL CONTRASTO DELLE
FRODI


Articolo 12
(Responsabilità degli enti per
gli illeciti amministrativi dipendenti
da reato)
1. Gli enti che operano nell’ambito
della filiera degli oli vergini di
oliva sono responsabili, in conformità
al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, per i reati di cui agli
articoli 440, 442, 444, 473, 474,
515, 516, 517 e 517-quater del codice
penale, commessi nel loro interesse
o a loro vantaggio da persone:
a) che rivestono funzioni di rappresentanza,
di amministrazione o
di direzione dell’ente o di una sua
unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale, ovvero
che esercitano, anche di fatto,
la gestione e il controllo dello stesso;
b) sottoposte alla direzione o alla
vigilanza di uno dei soggetti di
cui alla lettera a).
2. La responsabilità dell’ente
sussiste anche quando l’autore del
reato non è stato identificato o non
è imputabile.
Articolo 13
(Sanzioni accessorie alla condanna
per il delitto di contraffazione
di indicazioni geografiche o denominazioni
di origine dei prodotti
agroalimentari)
1. La condanna per il delitto di
cui all’articolo 517-quater del codice
penale, quando la contraffazione
di indicazioni geografiche o denominazioni
di origine dei prodotti
agroalimentari riguarda oli di oliva
vergini, importa la pubblicazione
della sentenza a spese del condannato
su almeno due quotidiani a
diffusione nazionale, ai sensi dell’articolo
36 del codice penale.
2. La condanna per il delitto di
cui al comma 1 importa il divieto
per cinque anni di porre in essere
qualsiasi condotta, comunicazione
commerciale e attività pubblicitaria,
anche per interposta persona,
finalizzata alla promozione di oli di
oliva vergini.
Articolo 14
(Rafforzamento degli istituti processuali
ed investigativi)
1. Ai delitti di adulterazione o di
frode di oli di oliva vergini commessi
al fine di conseguire un ingiustificato
profitto con più operazioni
e attraverso l’allestimento di mezzi
e attività continuative organizzate
non si applica la sospensione nel
periodo feriale dei termini delle indagini
preliminari, la cui durata
complessiva non può essere superiore
a venti mesi.
2. Nel caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta
per un delitto commesso ai fini di
cui al comma 1, è sempre disposta
la confisca del denaro, dei beni o
delle altre utilità di cui il condannato
non può giustificare la provenienza
o di cui, anche per interposta
persona fisica o giuridica, risulti essere
titolare o avere la disponibilità
a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
rispetto al proprio reddito
dichiarato o alla propria attività economica.
3. All’articolo 266, comma 1,
del codice di procedura penale, è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-ter) delitti previsti dagli articoli
444, 473, 474, 515, 516 e
517-quater del codice penale».
Articolo 15
(Sanzioni accessorie in caso di
condanna per il delitto di adulterazione
o contraffazione)
1. La condanna definitiva per
uno dei delitti di cui agli articoli
439, 440, 441, 442, 473, 474 e
517-quater del codice penale nel
settore degli oli di oliva vergini
comporta il divieto di ottenere:
a) iscrizioni o provvedimenti comunque
denominati, a contenuto
autorizzatorio, concessorio o abilitativo,
per lo svolgimento di attività
imprenditoriali;
b) l’accesso a contributi, finanziamenti
o mutui agevolati o altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati
da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o dell’Unione europea, per
lo svolgimento di attività imprenditoriali.
Articolo 16
(Obbligo di costituzione e aggiornamento
del fascicolo aziendale)
1. Al fine di garantire la piena
rintracciabilità delle produzioni destinate
al commercio e di prevenire
eventuali frodi, è obbligatorio, per
tutti i produttori di oli vergini, extravergini
e lampanti, costituire e aggiornare
il fascicolo aziendale, ai
sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica
1o dicembre 1999, n. 503, e del
decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99. In caso di mancata ottemperanza
a tale adempimento, le produzioni
non possono essere destinate
al commercio.
2. La violazione del divieto di
cui al comma 1 comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una
somma da 500 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca
reato, alle imprese riconosciute che
provvedono all’annotazione nel registro
di carico e scarico, previsto
dal decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
10 novembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16
gennaio 2010, di olive o oli di produttori
che non rispettano l’obbligo
di cui al comma 1 si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da
500 euro a 3.000 euro, nonché la
sanzione accessoria della sospensione
del riconoscimento per un periodo
da uno a sei mesi.
CAPO V
NORME FINALI


Articolo 17
(Invarianza degli oneri. Entrata
in vigore)
1. Dall’attuazione della presente
legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta

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