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lunedì 21 gennaio 2013

Nuova rivalutazione dei redditi fondiari.
 
 
La legge di Stabilità per l’anno 2013 contiene numerose novità di carattere fiscale. Tra queste, l’ulteriore rivalutazione del 15% dei redditi dominicali e agrari per le dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015.

I redditi fondiari comprendono terreni (il cui reddito è distinto in dominicale e agrario) e fabbricati, come risultano dai rispettivi catasti.
Ai soli fini delle imposte i redditi dei terreni, dominicale e agrario, devono essere rivalutati, rispettivamente, dell’80% e del 70% e, così aumentati, concorrono a formare il reddito complessivo (L. 662/96). La rivalutazione va applicata sia nel caso in cui i redditi dei terreni corrispondano esattamente a quelli risultanti in catasto, sia nel caso in cui si debba procedere all’autoclassamento.

La rivalutazione totale quindi, raggiungerà, per il reddito dominicale il 95%, per il reddito agrario l’85%.

Tuttavia la legge prevede una rivalutazione inferiore, pari al 5%, per i redditi dominicali e agrari dei terreni agricoli e dei terreni non coltivati, se posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. In tali casi, quindi, la rivalutazione totale sarà pari all’85% per il reddito dominicale, e al 75% per il reddito agrario.
La legge di Stabilità dispone anche l’abrogazione della facoltà, riservata alle sole società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e cooperative, in possesso della qualifica di “società agricole” di optare per la determinazione del proprio reddito su base catastale. La possibilità di esercitare l’opzione era stata prevista dall’art. 1 della L. n. 296/2007, e dal relativo regolamento applicativo di cui al Dm n. 123 del 29 settembre 2007.

Va considerato che, secondo quanto previsto dal Dpr. n. 442/97 che disciplina in generale la materia delle opzioni per regimi fiscali, la società che abbia effettuato l’opzione per la determinazione del reddito su base catastale vi sarebbe rimasta vincolata per almeno un triennio. Trascorso tale periodo minimo, la permanenza nel regime prescelto sarebbe restata valida per ciascun anno successivo fino a quando la società avesse proseguito ad applicare concretamente il regime catastale.

La norma abrogativa, invece, stabilisce espressamente che le opzioni già esercitate comunque cesseranno di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta 2015 e che, per gli acconti dovuti riferiti allo stesso anno 2015, occorrerà tenere conto che i redditi non potranno più essere determinati catastalmente.

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